Statuto e Atto Costitutivo LVIA
Statuto e atto costitutivo
Statuto LVIA
ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione, sede
E’ sorta nel 1966 l’Associazione Internazionale Volontari Laici – L.V.I.A. (LayVolunteers International Association), in seguito denominata Associazione, sorta da un gruppo di volontariato come espressione dei valori di fratellanza e di dialogo presenti nell’annuncio evangelico e nelle intuizioni manifestate con efficacia dai documenti del Concilio Vaticano II. L’Associazione ha conseguito nel 1972 l’idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi delle leggi 1222/71, mantenendo tale idoneità ai sensi delle leggi 38/1979, 49/1987 e 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall’art. 89, comma 9 della legge 117/2017.
La sede legale dell’associazione è stabilita in Cuneo. La sede potrà essere trasferita in altra località senza che ciò comporti modifica dello statuto.
L’Associazione può istituire sedi distaccate, che contribuiscano alla vita associativa, con apposita delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio, che ne determina l’autonomia amministrativa e organizzativa.
L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato “Codice del terzo settore” (CTS), nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).
L’Associazione, una volta perfezionata l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) . L’acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell’ente.
ARTICOLO 2 – Scopi e Finalità
L’azione della LVIA si rivolge a tutta la famiglia umana, i cui componenti sono titolari di uguali diritti e dignità, nonché dei corrispondenti doveri e della responsabilità di operare per la costruzione del bene comune con un approccio rispettoso dell’ambiente.
L’Associazione dedica i suoi sforzi alla costruzione di un mondo più giusto e più solidale, in cui sia difesa e promossa la dignità di ogni persona, attraverso la promozione del godimento delle libertà fondamentali, un migliore e più equo accesso alle risorse, la diffusione dell’accesso ai servizi educativi e sanitari di base, la possibilità di vivere in un ambiente sano, e quanto possa favorire il miglioramento della qualità della vita e la possibilità di partecipare alla determinazione del cammino proprio e della propria comunità, tenuto conto degli elementi culturali e dei diritti degli altri popoli e degli altri uomini e donne del pianeta.
L’associazione riconosce la possibilità di una pluralità di percorsi di cambiamento, promuovendo la responsabilità di ogni società nel proporre modalità che riconoscano la dignità di ogni persona, che incoraggino un accesso equo alle risorse, che siano rispettosi dei diritti di tutti gli altri uomini e attenti alle necessità delle generazioni future.
L’associazione opera nel rispetto delle articolazioni sociali ed istituzionali presenti nelle diverse realtà in cui ci si propone di agire, favorendo, in primo luogo l’espressione diretta di queste articolazioni sociali rispetto ai percorsi di cambiamento necessari.
L’associazione agisce senza fini di lucro, secondo uno stile sobrio, e sulla base di modalità che coniugano l’operatività tecnica con la centralità della dignità delle persone e della relazione tra di esse.
L’associazione opera alla ricerca di modalità di azione efficaci ed innovative, riconoscendo la centralità valoriale del volontariato nelle sue diverse espressioni, dello spirito di servizio e della gratuità, così come di una concezione della professionalità intesa come esercizio di responsabilità, competenza e rispetto nei confronti della complessità delle questioni su cui si intende agire.
L’azione dell’associazione si esprime in una particolare attenzione alle risorse umane attraverso un appropriato percorso di formazione ed accompagnamento sia sotto il profilo tecnico che valoriale, secondo modalità che privilegiano la condivisione delle esperienze e della riflessione, affinché l’adesione personale ai valori posti dall’associazione alla base della propria azione si traduca in comportamenti ad essi congruenti.
L’Associazione, rappresentando una espressione di cittadinanza responsabile e solidale, opera concretamente per la promozione di percorsi di cambiamento, e sostiene il dialogo e la reciproca comprensione tra i popoli.
ARTICOLO 3 – Attività
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività’ culturali di interesse sociale con finalità educativa
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
i) organizzazione e gestione di attività’ culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo.
k) organizzazione e gestione di attività’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni,
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività’ di interesse generale a norma del presente articolo.
v) promozione della cultura della legalità’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per l’attuazione delle suindicate attività di interesse generale l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizzare:
a. L’elaborazione e la messa in opera di interventi diretti di solidarietà internazionale, di cooperazione, di aiuto umanitario, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni
b. La promozione della cooperazione tra territori e comunità del ‘nord’ e del ‘sud’ del mondo
c. L’attività di educazione, informazione e sensibilizzazione presso le società del ‘nord’ e del ‘sud’ del mondo sulle tematiche sopra messe in evidenza (lettere i e k del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 art. 5)
d. La ricerca e l’approfondimento circa le cause dell’ingiustizia e le sue conseguenze
e. La promozione, presso le autorità competenti e le diverse istituzioni, di iniziative volte a rimuovere le situazioni di ingiustizia, e loro conseguenze
f. La promozione di una società aperta e interculturale
g. La promozione di scelte di consumo consapevoli e sostenibili
h. La partecipazione a reti o aggregazioni che perseguono finalità coerenti con il presente statuto
Il Consiglio dell’Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 4 – Soci
Sono soci dell’Associazione tutte quelle persone fisiche e ‘giuridiche’ che aderiscono agli ideali di cui agli articoli precedenti e che collaborano al raggiungimento delle finalità proprie dell’associazione.
La richiesta per divenire soci deve essere presentata in forma scritta al Consiglio dell’Associazione. In seguito alla deliberazione di ammissione, i soci vengono iscritti nel libro degli associati.
L’ammissione dei soci avviene con delibera del Consiglio , su domanda dell’interessato. La delibera viene presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso.
Il Consiglio deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, motivare l’eventuale rigetto delle domande di ammissione e comunicarlo alle persone interessate.
In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, delegato a deliberare sulle domande non accolte.
I soci godono dell’elettorato attivo e passivo negli organi statutari dell’associazione a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita annualmente dall’assemblea.
Ogni socio partecipa alla vita associativa secondo la propria disponibilità.
Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente.
Per la realizzazione di determinate attività, l’Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari che, se non impiegati in forma occasionale, dovranno essere iscritti in un apposito registro. Essi non potranno essere retribuiti in alcun modo ma potranno ricevere i rimborsi di spese documentate come stabilito dell’art.17 del CTS.
ARTICOLO 5 – Radicamento sul territorio
La LVIA riconosce l’importanza del radicamento sul territorio e promuove l’impegno attivo dei propri associati e simpatizzanti, fissando le regole attraverso cui le realtà territoriali trovano espressione nell’Associazione.
L’associazione riconosce le seguenti forme:
- Le antenne territoriali, nei casi in cui il Presidente decida di attribuire deleghe specifiche di carattere istituzionale o operativo, nel rispetto delle diverse espressioni associative territoriali
- I gruppi, le associazioni e i comitati di sostegno, che collaborano con l’associazione per specifici obiettivi, oppure su base continuativa.
- Le sedi territoriali associate, che sono definite in base a
- un territorio univocamente definito
- la loro costituzione in una ‘persona giuridica’, che aderisce all’associazione in base a quanto previsto dall’articolo 4
- un reciproco riconoscimento formale con la LVIA, basata sulla constatazione dei requisiti fissati per regolamento
Il regolamento stabilisce le modalità di relazione tra le diverse realtà decentrate e territoriali
e la sede centrale.
ARTICOLO 6 – Organi
Sono organi della associazione:
- l’Assemblea Generale
- il Consiglio dell’Associazione
- il Presidente
- la Presidenza
- l’Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30 del CTS)
- il Collegio dei Proboviri
Il Presidente deve inoltre convocare l’Assemblea ordinaria ogni qual volta ne ravvisa la necessità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure da un terzo dei membri eletti del Consiglio dell’Associazione.
Hanno diritto di voto all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. I soci ‘persone giuridiche’ sono rappresentati dal legale rappresentante, o da un suo delegato munito di delega scritta.
I soci che non possono partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare tramite delega da un altro socio. Ogni socio non può disporre di più di due deleghe nominative.
ARTICOLO 8 – Compiti dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale ordinaria ha i seguenti compiti:
- adottare il regolamento per l’elezione degli organi associativi
- adottare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
- eleggere tra i soci il Presidente dell’Associazione e i membri del Consiglio
dell’Associazione; - approvare, all’inizio del mandato degli organi associativi eletti, un programma di
mandato; - approvare il bilancio consuntivo annuale e la relazione annuale, entro il 30 giugno di
ogni anno; - approvare il bilancio sociale annuale (al verificarsi delle condizioni previste dall’art.14
del CTS) entro il 30 giugno di ogni anno; - decidere dell’esclusione dei soci per gravi motivi;
- decidere dei trasferimenti della sede legale dell’Associazione;
- eleggere i membri del Collegio dei Proboviri.
ARTICOLO 9 – Compiti dell’Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
ARTICOLO 10 – Consiglio
Il Consiglio dell’Associazione è composto da
- Tredici consiglieri eletti tra i soci in regola con il pagamento delle quote associative, tra i quali, di diritto, il Presidente dell’Associazione
- Un membro per ogni sede territoriale associata, senza diritto di voto
- I responsabili della struttura operativa, senza diritto di voto, fino ad un massimo di quattro, secondo quanto definito dalle deleghe attribuite
- I membri di Presidenza che non siano consiglieri eletti, senza diritto di voto
Il Consiglio dell’Associazione dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.
Il consigliere opera senza vincolo di mandato, ed ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni necessarie ad espletare il suo mandato, nel rispetto dell’equilibrio generale nella distribuzione dei compiti e delle funzioni.
Il Consiglio è validamente costituito quando i consiglieri presenti sono il 50% più uno dei membri eletti, escluso il presidente. Dopo una convocazione nella quale si constati l’assenza del numero legale, il Presidente ha l’obbligo di riconvocare il Consiglio dell’Associazione entro 45 giorni. Dopo tre convocazioni consecutive che non portino ad una seduta valida a causa dell’assenza di numero legale, il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro un termine di 60 giorni.
Il consigliere che per tre volte consecutive risulti assente senza presentare giustificazione scritta, decade dall’incarico e verrà sostituito dal primo dei non eletti. La quarta assenza consecutiva comporterà in ogni caso la decadenza da consigliere.
ARTICOLO 11 – Compiti del Consiglio
Il Consiglio dell’Associazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri eletti del consiglio. La convocazione del Consiglio dell’Associazione avviene in forma scritta, con un preavviso di almeno 14 giorni sulla data prevista, e dovrà contenere l’ordine del giorno. Al Consiglio dell’Associazione compete la funzione di indirizzo e controllo relativamente alle attività dell’associazione. In particolare, il Consiglio dell’Associazione
- decide dell’ammissione dei soci e sancisce la loro decadenza, salvo i casi di esclusione per gravi motivi; sancisce lo stato di morosità dei soci;
- stabilisce linee di indirizzo in materia di gestione finanziaria
- adotta i regolamenti dell’associazione fatta eccezione per il regolamento relativo all’elezione degli organi associativi e i regolamenti interni degli altri diversi organi associativi;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- approva il bilancio sociale
- approva il programma annuale preventivo, gli stati di avanzamento e la relazione di consuntivo, inclusi riferimenti alla strategia operativa dell’associazione
- aderisce a codici etici e codici di condotta, e vigila sulla loro applicazione, ed esprime pareri e raccomandazioni su tutte le situazioni che toccano la dimensione valoriale ed etica dell’associazione
- ratifica le deleghe dei poteri e delle funzioni da parte del Presidente e le relative modifiche
- ratifica la composizione della presidenza proposta dal presidente
- elegge, al ricorrere delle condizioni previste dall’art.30 del CTS, l’Organo di controllo
- nomina, al ricorrere delle condizioni previste dall’art.31 del CTS, un revisore legale dei conti o una società’ di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni previste dall’art. 30 del CTS relative alla nomina dell’Organo di controllo, il Consiglio può nominare un Collegio dei Revisori che vigili sull’amministrazione dell’Associazione, esamini ed approvi, sottoscrivendolo, il bilancio
consuntivo annuale e lo stato patrimoniale - offre indicazioni circa le linee strategiche della relazione tra la LVIA ed altri enti, e ne verifica l’andamento
- offre indicazioni circa la politica territoriale ed associativa della LVIA e ne verifica l’andamento
- formula raccomandazioni relativamente alle attività svolte dall’associazione;
- formula raccomandazioni sull’organigramma della struttura operativa
- propone ordini del giorno su argomenti specifici, che devono essere presi in considerazione da parte della presidenza
Le delibere del Consiglio dell’Associazione dovranno essere assunte a maggioranza relativa dei consiglieri eletti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le funzioni del Consiglio possono essere espletate attraverso la formalizzazione di specifiche modalità di lavoro, come l’istituzione di commissioni e gruppi di lavoro, permanenti o temporanee, attraverso atto formale del Consiglio stesso, che ne definisce i termini di riferimento. Alle commissioni e gruppi di lavoro possono essere chiamate a partecipare figure esterne al consiglio, mantenendosi però ai consiglieri in esse presenti l’eventuale espletamento formale di ogni funzione delegata dal Consiglio stesso.
La maggioranza assoluta dei componenti eletti del Consiglio dell’Associazione può formulare delle raccomandazioni sulla ristrutturazione delle deleghe politiche ed operative, che devono essere prese in considerazione dal Presidente nella prima riunione del Consiglio dell’Associazione.
La maggioranza assoluta dei componenti eletti del Consiglio dell’Associazione può deliberare la convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli organi associativi anche prima del termine naturale del mandato.
ARTICOLO 12 – La Presidenza
La Presidenza è composta dal presidente e da due o quattro altri membri. I membri durano in carica tre anni e decadono in ogni caso con il rinnovo delle cariche associative. La sua composizione è definita dal Presidente, e ratificata dal Consiglio. I membri della Presidenza, escluso il Presidente, devono essere come minimo per metà consiglieri eletti, ed in ogni caso soci dell’associazione. E’ convocata dal Presidente o suo delegato almeno ogni 15 giorni: può essere convocata ogni qualvolta lo richiedano almeno 2 dei suoi membri. Alla riunione di Presidenza partecipano ordinariamente, senza diritto di voto, le figure di vertice operativo nelle forme previste nelle deleghe con cui il Presidente definisce l’assetto della struttura operativa.
Alla Presidenza salvo maggiori deleghe attribuite dal Presidente è collegialmente riservato il potere di
- esprimere parere necessario sulla definizione delle linee strategiche relative all’amministrazione del patrimonio dell’associazione
- esprimere parere necessario sulla definizione e l’attuazione delle politiche di valorizzazione delle risorse umane e territoriali, incluse le questioni relative alla formazione
- esprimere parere necessario sui criteri e sulle scelte rispetto all’individuazione dei responsabili apicali, nell’associazione in Italia e all’estero
- esprimere parere necessario sulla definizione e sull’attuazione delle linee strategiche della relazione tra la LVIA ed altri enti
- esercitare una funzione di supervisione e validazione dei piani annuali e dei bilanci preventivi e consuntivi
- valutare le ipotesi di intervento in nuove aree o settori e deliberare su di esse, esplicitando gli elementi di decisione in particolare per quanto riguarda l’opportunità strategica dell’intervento e le coperture finanziarie ove non in bilancio, sentito il parere del settore di competenza.
- assistere il presidente nei casi di straordinaria amministrazione.
La Presidenza vota a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ai membri della Presidenza, il Presidente può delegare funzioni tra quelle previste nel successivo articolo 19, con atto formale ratificato dal Consiglio dell’Associazione.
ARTICOLO 13 – Modalità di svolgimento delle riunioni di Presidenza, di Consiglio e di Assemblea ordinaria e straordinaria
E’ ammessa la possibilità che le riunioni di Presidenza, Consiglio dell’Associazione e Assemblea ordinaria e straordinaria si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.
ARTICOLO 14 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale ordinaria per un massimo di due mandati consecutivi. Il Presidente è il garante della linea strategica dell’Associazione di fronte ai soci; a lui spetta di valorizzare ogni sua componente in vista delle finalità associative, e di mettere in opera ogni iniziativa opportuna per assicurare la conformità con i valori sanciti dallo statuto.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di tutti gli enti italiani ed esteri. Ha il compito di presiedere la Presidenza, il Consiglio dell’Associazione e l’Assemblea. A lui o ad un suo delegato compete
- la cura degli atti di ordinaria amministrazione
- l’assunzione, sentita la presidenza, della responsabilità delle decisioni di straordinaria amministrazione, con l’impegno di portarle a ratifica, ove necessario, alla prima seduta degli organi statutari competenti
- la cura della definizione e dell’attuazione delle strategie operative nei diversi settori
- l’assunzione delle obbligazioni per conto dell’Associazione
- l’informazione circa le attività dell’associazione agli organi associativi ed ai soci
Il Presidente può delegare la rappresentanza dell’Associazione nei riguardi di enti territoriali italiani secondo quanto previsto nell’articolo 6. Può altresì delegare la rappresentanza presso altri enti a seconda delle necessità operative.
Il Presidente è il responsabile della struttura operativa in Italia ed all’estero, e del suo funzionamento, e può dare mandato per esercitare le funzioni relative, in tutto o in parte, con atto formale che acquista efficacia con la ratifica del Consiglio dell’Associazione.
Gli atti di delega dei poteri e di mandato rispetto alle funzioni hanno valore nei termini ratificati dal Consiglio fino ad eventuale modifiche effettuate nelle stesse forme.
Tra i membri di Presidenza che sono anche consiglieri eletti, il Presidente nominerà un VicePresidente facente funzioni, che lo sostituirà nelle sue attribuzioni in caso di necessità; in caso di impossibilità del Presidente ad esercitare le sue funzioni per un periodo superiore ai 90 gg, il Vice-Presidente ha l’obbligo di convocare l’assemblea elettiva nei termini previsti da questo statuto.
ARTICOLO 15 – Organo di controllo
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 , 7 e 8 del CTSed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 16 – Struttura operativa
ARTICOLO 17 – Patrimonio
Le somme di denaro vengono depositate su conti correnti intestati all’Associazione.
ARTICOLO 18 – Bilancio e bilancio sociale
Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 14 del CTS, verrà predisposto dalla presidenza anche il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria, esso verrà depositato presso il Registro Unico Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
La presidenza predisporrà il bilancio preventivo, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’Associazione entro l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno.
ARTICOLO 19 – Perdita della qualità di socio
ARTICOLO 20 – Proventi
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- da offerte e contributi;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale ai sensi degli
articoli 6 e 7 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117).
ARTICOLO 21 – Scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione
2017 n. 117)
ARTICOLO 21 – Collegio dei Proboviri
esterno. Dura in carica tre anni, nel corso dei quali i suoi membri si impegnano a mantenere
la necessaria terzietà rispetto alle attività dell’associazione. Il collegio dei proboviri ha il
compito di giudicare, su istanza sottoscritta da almeno 5 soci effettivi, nelle seguenti materie:
- casi di incompatibilità o di conflitto di interesse ravvisabili a carico di soci eletti negli
organi sociali; - ogni altro caso di conflitto a livello statutario.
ARTICOLO 22 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni valgono le norme
di legge.